Bari, firmate le ordinanze per inasprimento sanzioni su errati comportamenti nella gestione dei rifiuti

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Chiusura attività commerciali, fino a 500 euro di multa per i pendolari degli altri comuni

BARI – Sono state firmate ieri le due ordinanze annunciate dal sindaco nell’ambito dell’attività di contrasto all’abbandono irregolare dei rifiuti che l’amministrazione comunale sta portando avanti in collaborazione con la Polizia Locale e l’AMIU Puglia spa.

“In queste settimane stiamo lavorando con l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti ad una riorganizzazione dei servizi – spiega l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli -. Stiamo rimodulando sia la raccolta domenicale sia la raccolta delle frazioni differenziate in modo che i cittadini virtuosi siano premiati con una città più pulita. Per questo, di contro, abbiamo intensificato i controlli e le sanzioni grazie all’attività della Polizia locale.

Supporteremo questa attività con due ordinanze che inaspriscono le sanzioni per chi non rispetta in prims i baresi e subito dopo il lavoro dell’azienda, che pure è un costo per gli stessi cittadini. È stato firmato un provvedimento che ha l’obiettivo di sanzionare i comportamenti scorretti tra i commercianti e gli operatori mercatali, confermando una serie di prescrizioni e disponendo che tutti titolari di attività commerciali di ristorazione, mercatali ma anche gestori di bed&breakfast e attività ricettive rispettino le norme sulla raccolta e differenziazione dei rifiuti. Per rendere la sanzione più efficace è stata anche prevista la sospensione delle attività commerciali da 1 a 3 giorni, nel caso in cui si verifichino le stesse violazioni più volte. Poi c’è chi arriva da fuori città e in assenza di cassonetti nel proprio Comune, non solo deposita i propri rifiuti nella nostra città, ma lo fa anche sprezzante di tutte le regole minime di decoro e igiene. Si tratta di una situazione più volte rilevata e confermata dall’aumento delle sanzioni elevate dalla Polizia locale per conferimenti irregolari. Questo fenomeno mette a dura prova i cassonetti cittadini, visto l’accumulo di rifiuti cosiddetti migranti, che spesso debordano dai contenitori, con il risultato di determinare non solo situazioni critiche per la salute pubblica ma anche di attrarre animali infestanti urbani, come nel caso del quartiere San Paolo dove insiste la presenza di cinghiali che si avvicinano proprio per approvvigionarsi di cibo. Senza dimenticare l’aggravio oggettivo dell’organizzazione del servizio di raccolta da parte di Amiu Puglia. Anche in questo caso la sanzione diventa più severa e, grazie all’acquisto delle nuove fototrappole dell’Amiu, cercheremo di monitorare tutte le zone di ingresso della città in modo da scoraggiare i cosiddetti “pendolari del rifiuto”.

Nella prima ordinanza sono contenute disposizioni urgenti in ordine alla gestione rifiuti da parte degli operatori commerciali individuati dalla L.R. Puglia n.24 del 16/04/2015.

Il dispositivo si è reso necessario per contrastare i comportamenti irregolari rispetto al conferimento dei rifiuti, da parte delle attività di ristorazione, di vendita o somministrazione di alimenti e bevande e all’interno dei mercati, all’aperto e al coperto, sul territorio cittadino. In questi ultimi continua, infatti, a registrarsi una situazione di precarietà igienico-sanitaria, in particolare nelle aree di commercio di generi alimentari, dovuta alla non corretta gestione dei rifiuti da parte degli operatori e alla pessima abitudine di lasciare sul suolo rifiuti vari fino al momento della raccolta degli stessi, con evidenti criticità igieniche che si acuiscono nel periodo estivo.

Obiettivo dell’ordinanza è anche quello di incrementare i quantitativi di rifiuti destinati al recupero, al riciclaggio e al riuso per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché di elevare la qualità della frazione organica al fine di ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati e i flussi verso lo smaltimento finale.

Nel dettaglio l’ordinanza

· conferma il divieto assoluto di depositare o abbandonare in modo incontrollato nelle aree mercatali i rifiuti prodotti dagli operatori durante lo svolgimento del mercato.

· conferma l’obbligo per gli operatori commerciali del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso (MOI) e dei mercati coperti di mantenere pulito il pavimento all’interno e nelle adiacenze del proprio stallo di vendita.

· conferma l’obbligo per gli operatori commerciali dei mercati situati su pubblica via di mantenere pulito il suolo, corrispondente al proprio stallo di vendita e circostante, dall’apertura alla chiusura del mercato.

· dispone che tutti gli operatori mercatali raccolgano e conservino i rifiuti differenziando a) carta e cartone; b) cassette di legno e bancali; c) plastica; d) frazione organica (umido); e) rifiuti non differenziabili ed evitando qualsiasi dispersione degli stessi sull’area pertinenziale e circostante.

· dispone infine che gli esercenti di attività commerciali disciplinate dalla citata legge regionale – e nelle specifico titolari di agriturismi, B&B, circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e punti ristoro nei luoghi di pubblico spettacolo – si dotino, a proprie spese, di cassonetti, bidoncini carrellati o idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’ambito delle proprie attività, utilizzando colorazioni uniformi a quelle impiegate dall’amministrazione comunale.

I rifiuti voluminosi, come scatole e scatoloni che dovranno anche essere piegati e/o impilati al fine di ridurre al minimo l’ingombro, saranno mantenuti all’interno del proprio posteggio fino al termine dell’attività di vendita. Le cassette dovranno essere separate da quelle in legno e impilate ordinatamente

L’ordinanza introduce infine l’ulteriore sanzione accessoria (con riferimento al D.Lgs. n.114/98 e alla L.R. Puglia n. 24/2015), della sospensione dell’attività commerciale da 1 a 3 giorni in caso di recidiva con riferimento alle violazioni individuate.

Quanto alle violazioni in materia di raccolta dei rifiuti, sono individuate e quantificate diverse sanzioni in base alle norme vigenti, come di seguito indicate:

· Orario di conferimento dei rifiuti nei cassonetti, rimozione cassonetti, ingombro spazio cassonetti: da 50 a 500 ridotta a 100 euro

· Conferimento di rifiuti liquidi/ingombranti/nocivi: da 50 a 500 ridotta a 100 euro

· Imballaggi secondari e terziari di cartone: da 300 a 300 a ridotta 600 euro

· Trascinamento buste e contenitori rifiuti: da 25 a 250 ridotta a 200 euro

· Raccolta differenziata: da 50 a 350 ridotta a 100 euro

· Divieto per gli esercenti commerciali del borgo antico di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro ed obbligo di esposizione di cartello indicante tale divieto: da 51 a 516 ridotta a 200 euro

· Orari di apertura e chiusura dei mercati rionali: da 25 a 154 ridotta a 100 euro

· Pulizia nei mercati del proprio posteggio e utilizzazione di buste per raccogliere i propri rifiuti: da 25 a 500 ridotta a 200 euro.

Il secondo testo invece intende scoraggiare quanti, non residenti nel Comune di Bari, conferiscono nei cassonetti dislocati in città i rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale. Negli ultimi mesi si è registrato infatti un anomalo incremento nel conferimento di rifiuti solidi urbani nei cassonetti su sede stradale e, da un’analisi dei dati sulla produzione dei rifiuti nel territorio della Città metropolitana, è emerso che, in corrispondenza dell’aumento di quelli prodotti nel Comune di Bari, si è verificata una diminuzione di quelli prodotti in Comuni confinanti, in particolare dove è stato attivato il sistema di raccolta “porta a porta”.

Detto fenomeno comporta, quale naturale conseguenza, un aumento del quantitativo totale di rifiuti solidi urbani incrementando da un lato i costi del servizio, dall’altro vanificando l’impegno profuso dall’amministrazione comunale per l’aumento della percentuale di raccolta differenziata.

L’ordinanza vieta a tutti coloro che non sono residenti nel Comune di Bari, di conferire sul territorio comunale rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio di altri Comuni. Detto divieto non si applica a coloro i quali non sono residenti ma risultano domiciliati nel Comune di Bari per motivi di studio/lavoro o che si trovano temporaneamente nel territorio comunale per motivi turistici o affini.

L’inosservanza al divieto comporta una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro (ai sensi dell’art.7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267), salva l’applicazione delle sanzioni previste per l’abbandono dei rifiuti dall’art.255 del D.lgs. n. 152/2006. È ammesso il pagamento in misura ridotta, pari a 50 euro ai sensi dell’art.16 della L. n.689/1981.

Nei casi più gravi, ovvero se l’abbandono incontrollato dei rifiuti ovvero l’immissione nelle acque superficiali e sotterranee dei rifiuti è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi e ai responsabili di enti, gli stessi sono puniti ai sensi dell’art.256 del D. Lgs. 152/2006 con:

a) l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.