Lecce, Decreto Sicurezza: novità per i pubblici esercizi e lotta all’abusivismo

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Chiesa di Santa Irene Lecce

“Soddisfazione per l’impegno contro i minimarket che vendono alcol ad ogni ora della notte ma senza guardare all’etnia del gestore”

LECCE – È stata pubblicata in GU la Legge di conversione del Decreto Sicurezza (n. 132 del 1° dicembre 2018) con alcune importanti disposizione che riguardano i pubblici esercizi. Tra queste è da segnalare la “previsione del potere del Sindaco di disporre limitazioni degli orari di vendita con riferimento agli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.”

Tale disposizione risponde all’esigenza di porre un freno alla vendita indiscriminata ad ogni ora della notte di bevande alcoliche da parte dei minimarket, esigenza a cui più volte l’Associazione aveva richiamato l’attenzione delle istituzioni.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Coordinamento Locali Serali di Confcommercio Lecce, Danilo Stendardo, secondo il quale si tratta di «un provvedimento che pone un freno al fenomeno dilagante dell’abusivismo nel settore dei pubblici esercizi, ed in particolare alla vendita indiscriminata ad ogni ora della notte di bevande alcoliche anche ai minorenni da parte dei minimarket, di cui purtroppo negli ultimi anni si sta assistendo ad un proliferare nei centri cittadini. Da questo punto di vista – precisa Stendardo – l’abusivismo crea problemi non solo sul piano della sicurezza, ma anche del decoro urbano e, più in generale, della qualità della vita dei cittadini. È necessario pertanto – conclude – che i controlli effettuati dagli organi preposti vengano potenziati, affinché sia garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, per la tutela tanto degli operatori quanto dei cittadini e consumatori

Altri punti di particolare rilievo del Decreto Sicurezza divenuto ormai legge riguardano “la facoltà del questore di disporre il divieto di accesso ai Pubblici Esercizi, per ragioni di sicurezza, nei confronti di persone condannate non solo per reati in materia di stupefacenti, ma anche per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in Pubblici Esercizi, o per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio”; e “possibilità di sottoscrivere accordi tra prefetto ed associazioni di categoria al fine di individuare specifiche misure in materia di sicurezza nei locali dei Pubblici Esercizi.