“Capodanno in musica 2024”, ecco i divieti a tutela della sicurezza urbana

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BARI – In vista della manifestazione “Capodanno in musica 2024” prevista il 31 dicembre 2023 e fino al 1° gennaio 2024, l’amministrazione comunale, a seguito di approfondite valutazioni, ha ritenuto necessario anche per quest’anno individuare gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i pericoli e i rischi sotto il profilo della sicurezza e ordine pubblico, così come confermato dagli esiti della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tenutasi nei giorni scorsi.

Considerato che la manifestazione di fine anno rappresenta un momento di aggregazione che richiama un pubblico molto vasto e che nell’euforia collettiva la disponibilità di contenitori in vetro, lattine contenenti bevande e bottiglie in plastica munite di tappo potrebbe determinare episodi di uso improprio nonché di dispersione – nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle zone immediatamente adiacenti – di un elevato numero di lattine, bottiglie e/o contenitori di vetro i cui involucri o frammenti in caso di rottura costituiscono serio pericolo per l’incolumità delle persone, anche a fronte dell’elevata densità di partecipanti attesi, si è reso necessario rafforzare l’impianto normativo già esistente in materia di sicurezza, adeguandolo alla specificità degli eventi su richiamati.

Date le premesse, quindi, il sindaco Antonio Decaro ha firmato questa mattina l’ordinanza che VIETA una serie di comportamenti dalle ore 13 del 31 dicembre 2023 alle ore 05 del giorno 1° gennaio 2024 sulle seguenti vie: corso Vittorio Emanuele, via Roberto da Bari (tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni), piazza Chiurlia e piazza Massari, compresa l’area individuata su corso Vittorio Emanuele delimitata da misure di security in quanto interessata dallo svolgimento dell’evento. Nello specifico il dispositivo prevede:

– per gli esercenti di qualsiasi attività commerciale è vietato somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;

– per qualsiasi soggetto è vietato detenere, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;

– per qualsiasi soggetto non autorizzato è vietato detenere, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;

– è vietato accedere con zaini, borsoni – limitatamente all’area interessata dall’evento, perimetrata da misure di security e ad accesso contingentato – contenenti bottiglie e contenitori in vetro, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con tappo, spray urticanti (in genere utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante;

– è vietato compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice penale. A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’autorità amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n.689/81.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, nonché qualsiasi ufficiale e agente di polizia giudiziaria, potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.