I dettagli
LECCE – Tratterà il delicato e controverso tema dell’anatocismo bancario il prossimo focus dell’associazione Laica: venerdì 15 febbraio, a partire dalle ore 17.00, l’appuntamento è nella Sala Marinetti della sede di via Cesare Abba a Lecce dove, puntualmente, si affrontano importanti argomentazioni indirizzate a imprenditori e professionisti.
Nel pomeriggio di venerdì si approfondirà la questione di come imprenditori e privati possono recuperare le competenze, intese come interessi, spese e commissioni, ove indebitamente percepite dagli istituti di credito.
Dopo i saluti del dott. Roberto Fatano, presidente di Laica, e un’introduzione a cura del dott. Luigi Puzzovio, garante dell’associazione, relazionerà sul tema il dott. Daniele Ferrari, dottore commercialista dello Studio Ferrari, altamente specializzato nel settore dell’anatocismo bancario.
Nel linguaggio bancario, l’anatocismo è la produzione di interessi sugli interessi precedentemente maturati su un determinato capitale. Viene applicato nei conti correnti e nei mutui. Nella fattispecie dei conti correnti, il tipo di capitalizzazione utilizzata è quella trimestrale, gli interessi debitori nel rapporto di banca diventano composti in quanto periodicamente diventano parte integrante della somma capitale ed oggetto di ulteriori interessi, i quali sono poi conteggiati sul capitale accresciuto. L’interesse passivo, spesso assieme alle spese e commissioni maturate nel periodo in questione, viene capitalizzato con la conseguenza che nel trimestre successivo il nuovo interesse maturerà non solo sul capitale iniziale, ma anche sull’interesse, le spese e le commisioni del periodo precedente, quindi non sul saldo periodico, bensì sul saldo contabile. Nella fattispecie dei mutui, il tipo di capitalizzazione utilizzata è invece dipendente dal frazionamento delle tappe intermedie (rate). Quindi capitalizzazione composta mensile, trimestrale, semestrale e/o annuale a seconda che il pagamento delle rate sia effettuato mensilmente, trimestralmente, semestralmente e/o annualmente.
In ambedue i casi, ne deriva l’ingiustificato aumento del tasso/costo dei rapporti di credito in questione.
Nel corso dell’incontro, dunque, il dottor Ferrari chiarirà quali sono le condizioni per considerare tale prassi illegittima ed eventualmente inficiarla. Come riporta l’art. 1283 c.c., in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.