ANDRIA – Il contributo non potrà superare l’importo massimo di 600,00 € mensili, per ogni minore, e fino a 1.200,00 € complessive a nucleo familiare, e sarà proporzionato in relazione all’ISEE familiare come di seguito indicato:
- da 0 a 5.000,00 = 100% della spesa sostenuta
- da 5.000,01 a 10.000,00 = 80% della spesa sostenuta
- da 10.000,01 a 15.000,00 = 60% della spesa sostenuta
- da 15.000,01 a 20.000,00 = 40 % della spesa sostenuta
- da 20.000,01 a 25.000,00 = 20 % della spesa sostenuta
- oltre 25.000,01 = nessun contributo
Il contributo sarà erogato solo a seguito di presentazione di report nominativo e relativa documentazione da parte dell’ente gestore, ove si attesti l’iscrizione del minore per almeno 2 settimane, anche non consecutive.
Il contributo erogato dal Comune non può in alcun modo sommarsi ad altre provvidenze statali o regionali con la stessa finalità (buoni servizio, bonus centri estivi di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 72 cd “decreto Rilancio”, ecc.) per il medesimo minore nel medesimo periodo di riferimento.