“Data la popolarità dell’artista in questione – si legge nell’ordinanza che sarà in vigore dalle 6 del 22 alle 6 del 23 giugno – , è prevedibile un considerevole afflusso di spettatori e di fans” che “può aumentare il rischio di consumo smodato di alcool da cui potrebbero discendere comportamenti pericolosi per l’incolumità delle persone derivanti dall’uso improprio dei contenitori dei liquidi”.
“Nell’euforia collettiva – ritiene il sindaco – le lattine di alluminio nonché le bevande in contenitori di vetro e/o plastica con tappo potrebbero determinare episodi di uso improprio e dispersione degli stessi nelle aree interne ed esterne allo stadio nonché costituire serio pericolo per l’incolumità delle persone”, come “l’uso improprio dello spray al peperoncino può causare fenomeni di panico forieri di lesione per l’integrità fisica dei partecipanti all’evento e non solo”.
I DIVIETI PREVISTI DALL’ORDINANZA A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA
In data 20 giugno 2022 l’Amministrazione comunale di Bari ha ulteriormente precisato quali sono i divieti previsti dall’ordinanza a tutela della pubblica sicurezza.Si legge nella nota del Comune:
In considerazione della grande affluenza di pubblico atteso per l’evento, in occasione del concerto di Vasco Rossi, in programma mercoledì 22 giugno allo stadio San Nicola, l’amministrazione comunale ha adottato alcune misure speciali volte a prevenire incidenti e a tutelare la pubblica sicurezza.
Pertanto, è stata emessa un’ordinanza sindacale che, a decorrere dalle ore 6 del 22 giugno, e fino alle 6 del 23 giugno, all’interno dello stadio San Nicola, nonché nelle zone perimetrali interessate dallo svolgimento del concerto per un raggio di 500 metri dall’anello perimetrale recintato dell’impianto sportivo, vieta:
È inoltre vietato, dalle ore 6 del 22 giugno, e comunque fino alla fine dell’evento musicale, l’accesso allo stadio San Nicola con zaini o borsoni contenenti bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, bottiglie di plastica con tappo e spray al peperoncino o con liquido urticante o qualsivoglia oggetto simile.
I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice penale. A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’autorità amministrativa applicherà la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n. 689/81. La Polizia locale e le altre Forze dell’ordine potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.
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