Bari, ordinanze feste natalizie: stop a botti e vetro

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Vietati i fuochi di artificio, la vendita e la somministrazione in vetro o in contenitori metallici di bevande

BARI – In seguito alla riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, nella quale si è discusso dei provvedimenti da adottare con riferimento alle esigenze rappresentate di tutela della salute e dell’ordine pubblico,  il sindaco Antonio Decaro ha firmato ieri due ordinanze relative al divieto di vendita, in forma ambulante e non, di alcune categorie di fuochi d’artificio, e alla tutela della sicurezza urbana, con il divieto di alcuni comportamenti potenzialmente pericolosi in occasione delle imminenti giornate di festa.

Nella fattispecie, per quanto riguarda i fuochi d’artificio, la prima ordinanza vieta la vendita, in forma ambulante e non, a far data dal 23 dicembre 2023, e fino a tutto il 1° gennaio 2024, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3 (di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123) e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) con esclusione dei prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose.

È vietato, inoltre, l’utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati di professionisti, di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato dove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti a partire dalle ore 20 del 31 dicembre 2023 e fino alle 7 del 1° gennaio 2024.

Sempre nella notte di Capodanno, sono vietati i fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS a partire dalle ore 20 del 31 dicembre 2023 e fino alle 7 del 1° gennaio 2024, come pure è vietata la cessione di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4, definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, e dei prodotti pirotecnici del tipo “petardo” e “razzo”, a soggetti privi delle previste abilitazioni o che non abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica o che non siano titolari della licenza o del nulla osta del Questore.

Ancora, è vietato cedere, a qualsiasi titolo o in qualsiasi condizione, a minori di 14 anni, fuochi di categoria F1 e superiori, e ai minori di 18 anni, relativamente ai fuochi di categoria F2 e F3, e resta fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta. Infine, a tutti coloro che dispongono di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, è fatto divieto di consentirne l’uso per l’utilizzo degli spari vietati dall’ordinanza, ed è confermato per tutti il divieto di impiegare nei luoghi pubblici e privati, a partire dal 23 dicembre 2023 e fino a tutto il 1° gennaio 2024, articoli pirotecnici teatrali, nonché altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.

Le violazioni alle disposizioni indicate saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.

I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P., artt. 17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.LL.P.S., secondo la fattispecie ricorrente. Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra, e fatta salva la concorrenza di ulteriori violazioni di diverse disposizioni di legge, conseguirà il sequestro dei fuochi d’artificio e degli articoli pirotecnici illegalmente posti in vendita, come da disciplina di settore.

Le violazioni commesse dai titolari di licenza amministrativa verranno sanzionate con la sospensione del titolo abilitativo fino a cinque giorni.

Per quanto riguarda invece la seconda ordinanza, i divieti riguardano comportamenti registrati negli anni scorsi, addebitabili a singoli e poi sfociati in atti non solo contrari alla legge e al senso civico ma anche pericolosi per l’incolumità delle persone.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale, anche nelle giornate di vigilia e di festa, è quello di garantire a tutti la possibilità di vivere e godere degli spazi pubblici in piena sicurezza.

Pertanto il dispositivo vieta, per un periodo limitato che va dalle ore 12 alle 24, nei giorni 23, 24 e 30 dicembre 2023, e dalle ore 12 del 31 dicembre 2023 alle ore 5 del 1° gennaio 2024, su tutto il territorio comunale i seguenti comportamenti:

· diffondere musica all’esterno e negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali in genere mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni e attività preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla quiete pubblica; è invece consentita la diffusione di musica dal vivo in “modalità acustica” senza ausilio di altoparlanti o altri dispositivi di diffusione negli spazi esterni di pertinenza degli esercizi pubblici, purché avvenga nel rispetto della vigente disciplina di settore anche con riferimento alle disposizioni locali;

· somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti a un pubblico indiscriminato (tipo open-shop);

· svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata;

· abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche;

· appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo;

· compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dall’ordinanza.

Le violazioni alle disposizioni indicate, fatte salve eventuali ulteriori e diverse responsabilità penali e amministrative accertate, saranno punite:

· ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500;

· con la sanzione prevista dagli artt. 650, 659, 678, 703 del C.P., artt. 17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.LL.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.

Per le violazioni commesse dai titolari di licenza/autorizzazioni amministrative, è prevista altresì la sospensione del titolo abilitativo per un periodo fino a cinque giorni.