BARI – È stata pubblicata ieri l’ordinanza sindacale sulla pericolosità degli incendi boschivi, come previsto dal D.P.G.R. Puglia n. 260 del 07.06.2024 avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia. Anno 2024”, che decreta la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2024.
Considerato che con la stagione estiva aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d’ogni genere, l’amministrazione comunale ha deciso di emanare provvedimenti idonei a prevenire ed evitare i rischi di incendi oltreché a tutelare, al contempo, la pubblica e privata incolumità.
Pertanto, l’ordinanza sindacale, sulla base delle ragioni esposte del DPGR regionale, al punto II, fa divieto a chiunque, di:
· accendere fuochi di ogni genere;
· far brillare mine o usare esplosivi;
· usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
· usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
· tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
· fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
· esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
· transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
· transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
· abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Lo stesso provvedimento ordina i seguenti comportamenti e disposizioni:
· i proprietari, gli affittuari, e i conduttori di campi di coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mieti-trebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza e continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti o/e confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mieti-trebbiatura, dovrà essere comunque realizzata entro il 15 giugno;
· al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità di incendio
· i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, o di culture arboree insistenti sul territorio comunale, per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea, nonché l’obbligo di realizzare, entro e non oltre il 14 giugno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
· i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di uliveti e di vigneti, entro il 14 giugno e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, devono provvedere all’eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere o divenire causa di innesco e/o propagazione di incendi;
· i proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, adiacenti alla sede ferroviaria e ricadenti nel territorio comunale, dovranno eseguire entro il 14 giugno, le necessarie verifiche e l’eliminazione dei fattori di pericolo come disposto dal combinato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 e della L.R. 12/12/2016 n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza;
· è fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari di gestione manutenzione e conservazione dei boschi di eseguire, entro il 14 giugno, il ripristino e la pulitura anche meccanica, dei viali parafuoco, ove previsti, e in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati;
· entro il 14 giugno, e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati, abitazioni isolate ed insediamenti residenziali, turistici o produttivi o di altro tipo, devono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettive nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacce, rovi e necromassa affettando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco; le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;
· i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo di realizzare, entro il 14 giugno, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno cinque metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti;
· i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 14 giugno a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili;
· lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, entro il 14 giugno, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri quindici prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi;
· chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è obbligato a darne immediata comunicazione alle autorità locali competenti riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento;
· in occasione del verificarsi di incendi boschivi – salvo giustificato motivo- chiunque è obbligato, ai sensi dell’art.33 del R.D.3267 del 30/12/1923 a fornire il proprio aiuto o servizio al responsabile delle operazioni di spegnimento, ovvero all’autorità convenuta;
· la Società di gestione delle Ferrovie – RFI, l’ANAS, l’Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, la Città Metropolitana di Bari, i Consorzi di Bonifica, il Consorzio ASI, entro il 14 giugno 2024 e comunque per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, dovranno provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di realizzare, di fatto, idonee fasce di protezione allo scopo di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. I gestori delle strade viarie e ferrate indicate sono tenuti altresì a effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, allo scopo di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio.
L’ordinanza dispone inoltre che il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – Gruppo Carabinieri Forestali Bari e gli altri organi di Polizia, compreso il Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione Vigilanza della Regione Puglia, il Servizio di Polizia Metropolitana della Città Metropolitana di Bari, la Polizia Locale di Bari, gli agenti e gli Ufficiali di polizia giudiziaria, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, vigilino sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con obbligo di segnalazione all’Autorità Giudiziaria, le trasgressioni ai divieti e alle prescrizioni di cui al D.P.G.R. Puglia n. 260 del 07.06.2024 , nonché l’inosservanza delle disposizioni contenute nel punto II dell’ordinanza, saranno punite con una sanzione amministrativa della somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. Le inosservanze delle restanti disposizioni della presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/00, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 25 a euro 500. Resta inoltre fermo il regime sanzionatorio ordinario previsto dalle norme di settore.