I dettagli
BARI – In queste ore i dirigenti della ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata, alla luce degli ultimi eventi relativi all’annosa vicenda che sta interessando il Palazzo di Giustizia, hanno firmato un’ordinanza nella quale si legge: “considerato che gli esiti del monitoraggio e degli approfondimenti in materia di sicurezza strutturale dell’immobile di via Nazariantz identificano un mutamento della situazione di fatto posta alla base del provvedimento n. 182 del 21.02.2013, rispetto al quale, anche in relazione ai rilevanti profili di interesse pubblico che la certificazione di agibilità tende a garantire in termini di sicurezza ai fruitori della struttura, occorre procedere all’adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 della ordinanza n. 182 del 21.02.2013 recante l’agibilità dell’immobile di proprietà INAIL in Bari, alla via Hrand Nazariantz civ. 1”.
Il provvedimento, quindi, dichiara inagibile, per le motivazioni già note, l’immobile e prescrive ai fini di compiuta attuazione della presente ordinanza che l’esecuzione dello sgombero debba avvenire, entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla notifica (salve le differenti valutazioni che dovessero emergere all’esito della mobilitazione del servizio nazionale della Protezione Civile giusta nota Sindacale n. 144912 del 29.05.2018), previo coordinamento della proprietà con le autorità competenti in materia (giusta quanto rappresentato in atti anche dal RSPP del Tribunale: Vigili del Fuoco, Autorità di pubblica sicurezza, ecc.), che dovranno fornire le necessarie prescrizioni operative, sia preventive che in corso d’opera, e coordinare le operazioni. Inoltre, allo scopo di limitare le sollecitazioni sugli elementi portanti del palazzo orizzontali e verticali, riducendo il rischio, deve immediatamente provvedersi, a cura della proprietà, allo spostamento della documentazione di archivio e degli arredi di maggior ingombro e peso dai piani superiori al livello interrato, previo trasferimento in altra sede – sempre a cura della proprietà – del materiale già presente a livello interrato dell’immobile, ai fini del mantenimento del “carico di incendio” risultante dalle operazioni di movimentazione entro limiti compatibili con gli standard di sicurezza antincendio, anche nel periodo transitorio.
La proprietà dovrà redigere uno specifico piano di gestione dell’emergenza finalizzato alla mitigazione dei rischi presenti, in modo da permettere l’inibizione dell’accesso agli estranei e l’accesso limitato e controllato delle persone autorizzate e preposte, in coordinamento con le autorità di cui al precedente punto. Tale piano deve prevedere: le misure di sicurezza, i mezzi di soccorso e i dispositivi di protezione collettiva e individuale da predisporre preliminarmente e durante le operazioni interne all’immobile, i percorsi, le vie di fuga e le relative prescrizioni di protezione e di uso (ad es. divieto di uso degli ascensori), il presidio costante da parte di personale altamente qualificato alla gestione del rischio e all’apprestamento dei soccorsi in caso di emergenze (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, personale sanitario, ecc.) e l’accesso limitato (per numero di persone, per locali impegnati e per tempo impiegato) all’edificio.
Nel corso delle attività finalizzate alla gestione del periodo transitorio necessario a garantire l’attuazione del provvedimento, la proprietà dovrà attenersi a tutte le prescrizioni sopra riportate e alle altre che dovessero risultare dal piano di gestione dell’emergenza di cui al precedente, comprese quelle di diminuzione dei carichi, loro trasferimento, dotazione di strumenti per il controllo del numero degli accessi all’edificio e dei piani, nonché ad ogni altra misura idonea a garantire la mitigazione del rischio da uso temporaneo.
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