LECCE – Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, segnala un’importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la 3523/2015 depositata il 21.10.2015, che, intervenendo in materia di “reverse charge”, ha accolto il ricorso proposto da una società esercente attività di amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi, difesa dall’avvocato Maurizio Villani, contro un avviso di accertamento notificato ai fini Irap, Ires e Iva.
In particolare, la vicenda ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla annualità 2009 con il quale l’Ufficio, a seguito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, contestava alla società un maggior reddito di impresa e un maggior volume di affari, con conseguente rettifica ai fini IRES, IRAP ed IVA, il tutto per una pretesa impositiva pari a euro 192.907,26.
La società in sede di stipula della compravendita di un immobile aveva esercitato, in qualità di cedente, il diritto al reverse charge, per la vendita dell’immobile strumentale per natura non suscettibile di diversa utilizzazione, manifestando l’opzione per l’imposizione al regime Iva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, primo comma, numero 8-bis, 8-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Come noto, il termine reverse charge o “inversione contabile” fa riferimento a una modalità di assolvimento dell’IVA derogante le usuali regole che designano il cedente quale soggetto debitore dell’imposta. In caso, quindi, di inversione contabile è l’acquirente a dover assolvere l’IVA e non il cedente come prevedono i principi generali dell’IVA.
Per l’Ufficio la fattispecie in oggetto non rientrava nell’ambito applicativo del reverse charge ed assoggettava, pertanto, ad Iva la cessione di fabbricato.
La società, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la nullità dell’atto impositivo sia perché sottoscritto da soggetto non legittimato, sia perché, al contrario di quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, alla fattispecie era stato correttamente applicato il regime del reverse charge (inversione contabile).
Alla luce delle giustificazioni fornite dalla società contribuente, i giudici hanno accolto il ricorso e annullato l’avviso di accertamento impugnato.
La sentenza rileva perché ribadisce due importanti principi.
Infatti, con riferimento alla questione dei dirigenti illegittimi nominati per concorso, i giudici hanno affermato che in caso di contestazione, l’Amministrazione Finanziaria ha l’onere di provare che il dirigente che ha firmato l’atto impugnato sia stato nominato previo esperimento di un pubblico concorso. In caso contrario va dichiarata la illegittimità dell’atto, in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 depositata il 17 marzo 2015.
Con riferimento, poi, alla corretta applicabilità del regime del reverse charge, i giudici, in perfetto adeguamento a quanto statuito dalla giurisprudenza di Cassazione, hanno precisato che:
– l’Agenzia delle Entrate dispone di tutte le informazioni necessarie per accertare la sussistenza o meno dei requisiti sostanziali, con la conseguenza che il diritto alla detrazione non può mai essere negato nei casi in cui il contribuente non ha applicato, o non ha applicato correttamente, la procedura dell’inversione contabile, detto anche reverse charge, “avente normalmente natura formale e non sostanziale”;
– non bisogna mai compromettere la neutralizzazione bilaterale dell’IVA (come peraltro riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 56/E/2009), nel senso che eventuali inadempienze accertate a carico del contribuente che non hanno generato danni erariali, poiché il risultato fiscale sarebbe stato comunque identico sul piano impositivo per effetto della prevista neutralizzazione bilaterale dell’IVA, non devono mai far cadere il meccanismo del reverse charge;
– per quanto attiene alle sanzioni, le eventuali omissioni formali, concernenti l’omessa, intempestiva o irregolare applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) non cagionano alcun pregiudizio alle ragioni erariali, configurandosi unicamente come semplici violazioni formali, per cui, in tema di sanzioni, è applicabile l’art. 10, comma 3, della Legge n. 212 del 27/07/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), in base al quale le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta (in tal senso, Cass. – Sez. Trib. – sentenza n. 7576/15).