Le precisazioni derivano da alcuni problematiche evidenziate dalla stampa
LECCE – “In merito alle notizie pubblicate sulla stampa relative il Comando di Polizia Locale tiene a precisare quanto segue:
le lettere fatte recapitare in questi giorni all’indirizzo di numerosi utenti dal Comando di Polizia Locale non fanno riferimento ad una riscossione di vecchie multe – come viene riportato in alcuni articoli giornalistici – bensì ad avvisi di pagamento riferiti a verbali già elevati nell’anno 2013. Parliamo, dunque, di multe mai pagate dai diretti interessati: prima che venissero iscritte a ruolo, con un aggravio di ulteriori spese per i cittadini, la Polizia Locale di Lecce ha provveduto ad avvisare per tempo i contribuenti”.
Si legge così in una nota del Comando della Polizia Locale di Lecce, che prosegue: “Pertanto, non si tratta di una vessazione nei confronti dei cittadini. Al contrario è un servizio in più offerto agli utenti dalla Polizia Locale anche perché sono già scaduti tutti i termini per un eventuale impugnazione da parte dei diretti interessati. Quanto alla questione del 5° e del 60° giorno (termini perentori previsti dall’articolo 2o2 del Codice della Strada per i pagamenti delle multe effettuai in ritardo) è necessario sottolineare il fatto che si tratta di termini perentori di pagamento oltre i quali scattano le relative sanzioni. E’ il caso di rimarcare che alcuni di questi preavvisi contengono ricevute relative a pagamenti effettuati in ritardo tramite bonifico bancario.
E’ necessario precisare che – così come stabilisce la normativa vigente (circolare del Ministero dell’Interno n. 300/a/124/15/127/34 del 12 gennaio 2015 – “diversamente dal pagamento in conto corrente postale, che ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dalla data in cui il versamento è stato eseguito, nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario ovvero con strumenti di pagamento elettronico, l’effetto liberatorio per il pagatore, e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell’importo sul conto del destinatario, ossia dell’organo di Polizia stradale”.
Pertanto, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al Ministero dell’Interno, “la data di valuta del pagamento effettuato con bonifico bancario, deve ricadere entro il termine perentorio previsto dall’articolo 202 del Codice della Strada”.