CASTELLANA GROTTE (BA) – Con riferimento all’articolo giornalistico pubblicato sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno di ieri 16 dicembre 2020 dal titolo ” Castellana, la beffa sull’esproprio di 50 anni fa. Comune paga due volte il mercato mai aperto” l’Amministrazione Comunale chiarisce quanto segue.
La sentenza del TAR Puglia-Bari del 16 novembre 2020, accogliendo le eccezioni sollevate dalla difesa del Comune (difeso dall’Avv. Saverio Profeta), ha fortemente ridimensionato le pretese della controparte, in quanto ha riconosciuto ai ricorrenti solo il pagamento delle indennità di occupazione dei suoli (che è altra cosa rispetto alla indennità di esproprio), peraltro nei limiti delle somme non coperte da prescrizione.
Pertanto, la Sentenza, pur avendo dichiarato che il diritto di proprietà dei suoli è rimasto in capo ai ricorrenti, in ragione della mancanza meramente formale del decreto di esproprio, ha comunque accertato due elementi di fatto decisivi ai fini della vicenda in esame: a) che l’indennità di esproprio, rapportata al valore venale dei suoli, è stata già pagata e che nulla è più dovuto a tale titolo né a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; b) che il trasferimento del bene potrà comunque avvenire attraverso la procedura ex art. 42 bis del Testo Unico sulle espropriazioni, quivi dandosi atto del prezzo già pagato per l’esproprio dei suoli e corrispondendo per l’effetto solo l’indennità di occupazione degli stessi per la parte non coperta dalla prescrizione.
La suddetta precisazione sul reale contenuto della sentenza del TAR Puglia-Bari era doverosa al fine di precisare che non è affatto vera la circostanza che il Comune pagherà “due volte” il prezzo di esproprio dei suoli.
Resta il fatto che il Comune, anche solo limitatamente alla indennità di occupazione riconosciuta dal TAR Puglia-Bari, ritiene ingiusta detta sentenza e quindi ha chiesto al proprio difensore di impugnarla per far dichiarare che il diritto di proprietà deve essere riconosciuto in favore della Pubblica Amministrazione in quanto, a fronte della (presunta) mancanza di un formale decreto di esproprio, deve essere data rilevanza a due elementi di fatto decisivi: a) che i dante causa dei ricorrenti hanno ricevuto e quietanzato in occasione dell’espropriazione tutte le indennità previste per legge; b) che il Comune ha esercitato il possesso dei suoli per più di 50 anni, tempo utile ad usucapire gli stessi, senza che i ricorrenti sino al 2018 avessero mai sollevato nessuna contestazione.
Per queste ragioni l’Amministrazione Comunale, senza indugiare, con Delibera di Giunta N. 136 del 2 dicembre 2020 ha autorizzato il Sindaco a impugnare dinanzi al Consiglio di Stato la Sentenza del TAR Puglia-Bari, con ricorso già notificato e depositato nei giorni scorsi.
“Voglio rassicurare tutti – afferma il Sindaco Francesco De Ruvo – che la questione è seguita con particolare attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale che si è dovuta imbattere in tale controversia sin dai primi giorni del suo insediamento nel 2017 e che ha visto particolarmente impegnati le strutture comunali che grazie al loro lavoro, espletato con abnegazione e capacità, unitamente all’azione certosina dell’Assessore al Contenzioso e Patrimonio Vanni Sansonetti, hanno potuto, come la Sentenza stessa del TAR Puglia-Bari ha accertato, fortemente ridimensionare le pretese della controparte. Attendiamo ora fiduciosi l’esito del ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato“.