La sanzione va pagata – si legge nella sentenza emessa dal giudice del Tribunale di Lecce – perché si tratta di “evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico”
LECCE – Se il grattino è scaduto, scatta la multa. Lo ha ribadito il giudice del Tribunale di Lecce Katia Pinto che ha accolto l’appello del Comune – difeso dall’avvocato Eugenia Novembre – contro il provvedimento emesso dal giudice di pace che in prima istanza aveva dato ragione a Piero Mongelli, rappresentante del Codacons Lecce.
Nel dispositivo si fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione del 3 agosto 2016 che stabilisce che “l’assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta stessa” e quindi un’eventuale infrazione costituisce “un illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, di evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l’offerta di sosta”.
Insomma, la multa comminata ad un’autovettura con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato è del tutto legittima.
E’ un’altra sentenza in favore del Comune di Lecce che conferma – ancora una volta – la bontà e la linearità del percorso avviato dall’Amministrazione comunale la cui azione è indirizzata sempre al rispetto delle regole.