“Primo Maggio Barese”, ordinanza a tutela della sicurezza urbana

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BARI – Dal 28 aprile al 1 maggio 2023 si svolgerà il “Primo Maggio Barese” , una grande  festa  con tantissime attività artistiche, sportive e culturali gratuite. Nel Parco 2 giugno in programma musica dal vivo con diverse band  e tantissimi dj set che spazieranno dal jazz al rock, dal rap all’afro, dal soul all’elettronica, ma anche spettacoli teatrali per adulti e bambini. Prevista l’area food a cura di Gnam dove poter assaporare tipicità pugliesi e made in Italy, il mercatino vintage e di vinili e l’area dedicata ai laboratori di cartapesta per i bambini. In virtù della grande partecipazione prevista per il “Primo Maggio Barese” , al fine di garantire la sicurezza urbana e il regolare svolgimento della manifestazione, il sindaco Antonio Decaro ha firmato un’ordinanza a tutela della sicurezza urbana. La disponibilità di contenitori in vetro, lattine contenenti bevande e bottiglie in plastica, munite di tappo, potrebbe infatti determinare episodi di uso improprio degli stessi nonché di dispersione – nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle zone immediatamente adiacenti – di un elevato numero di lattine, bottiglie e/o contenitori di vetro i cui involucri o frammenti, in caso di rottura, costituiscono serio pericolo per l’incolumità delle persone. Inoltre si intende contrastare i possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo non responsabile di bevande alcoliche e, ancora, ridurre la quantità di rifiuti lasciati sulla sede stradale contribuendo a garantire il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie proprie delle aree interessate.

Pertanto, a partire dalle 00:01 del 28.04.2023 e fino a due ore dopo la fine dell’evento previsto per il 1 maggio, sulla complanare di viale Luigi Einaudi sono vietati i seguenti comportamenti:

– per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;

– per qualsiasi soggetto di detenere, nelle zone come sopra individuate, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;

-per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti; – di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi;

A partire dalle ore 08.00 del giorno 01.05.2023 e fino a due ore dopo la fine dell’evento è fatto altresì divieto:

– all’interno del Parco 2 Giugno, nonché sulle seguenti vie: Viale Einaudi (nel tratto di strada compreso tra Viale della Costituente e Viale della Resistenza), Viale della Resistenza, Viale della Costituente e Via Stefano Jacini (nel tratto di strada compreso tra Viale della Costituente e Viale della Resistenza) in quanto aree interessate direttamente dallo svolgimento dell’evento (come meglio evidenziato in rosso nel grafico che segue) per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;

– all’interno del Parco 2 giugno (zona interna al perimetro evidenziato in rosso) per qualsiasi soggetto di detenere bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo; per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti; di accedere all’interno dell’area interessata direttamente dall’evento (Parco 2 giugno) con zaini, borsoni et similia contenenti bottiglie e contenitori in vetro, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con tappo, spray urticanti (in genere utilizzati per – difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante; di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice penale.

A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’autorità amministrativa potrà applicare la Sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n.689/81.