La nota della Direzione Tributi
In primo luogo, richiamando una sentenza di Cassazione (Cass. 15298/08, 1647/04; Cass., n. 26053 del 05.12.2011), chiarisce che gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale degli atti di imposizione tributaria si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione. Pertanto, il termine della notificazione dell’avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico, e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente. In secondo luogo, relativamente agli avvisi di accertamento ICI per l’anno 2011, spediti in questi giorni dall’Ufficio Tributi, corre l’obbligo chiarire che l’aliquota per l’anno d’imposta 2011 era pari al 7xmille a condizione che i contratti di locazione fossero registrati e fosse stata presentata alla Direzione Tributi la Dichiarazione ICI entro il termine di pagamento del saldo oppure che la dichiarazione fosse stata già presentata negli anni precedenti. La presentazione della dichiarazione è un requisito essenziale per poter beneficiare dell’agevolazione, come prescritto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.02.2011 (Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 2716/2016). In tal senso i cittadini che ritengono aver ricevuto avvisi di accertamento per imposta non versata del tutto o versata solo in parte devono provare all’ufficio tributi di avere depositato la dichiarazione all’Ente o esibire atti e documenti che comprovino l’avvenuto pagamento dell’ICI. Chiarimenti anche sulla Tassa sui Rifiuti. Le richieste di esenzione e riduzione della TARSU, motivate da condizioni di disagio economico, devono necessariamente essere presentate e sostenute dal documento ISEE; per le condizioni di disabilità da debita attestazione sanitaria (art. 11 co. 5 e 6 Regolamento TARI e artt. 9 e 10 Regolamento TARSU). Le richieste di esenzione e riduzione della TARSU dovranno essere presentate all’Ufficio Tributi. In entrambi i casi la ricevuta di presentazione della documentazione all’Ufficio deve essere conservata per i cinque anni successivi, entro i quali lo stesso Ufficio potrà richiederne l’esibizione in caso di verifica o di accertamento.
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